FAQ

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in
modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono
prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità,
cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del
richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala
di Equivalenza in base:


● al numero dei componenti del nucleo familiare
● alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno
rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani)
residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto
legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto
dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un
alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:


● è a tempo indeterminato
● è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
● il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della
lingua italiana.

Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software
Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero
dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:


● modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a
cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa
installazione del Software CIE
● modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno
smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su
Google Play e App Store).

e Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi
quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.
L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è
garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato
apposti sull'originale digitale.
Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso
di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico
originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa
del certificato.
Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:


1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare
il file PDF del documento
2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
○ cognome e nome del titolare del certificato
○ identificativo del certificato

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato
al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e
comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va
allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione
consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera,
permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali,
copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla
base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:


● i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano
all'estero per un periodo superiore all'anno
● i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita
è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal
competente ufficio consolare di residenza
● le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero,
continuando a risiedervi
● i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
● le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore
all'anno
● i lavoratori stagionali
● i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità
locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle
relazioni diplomatiche e consolari
● i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

Con il decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alla Regione per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

La legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ha stabilito, tra l'altro, il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative e compiti riguardanti:

il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell’ambito portuale;

la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari;

Dispositivo dell’art. 822 del Codice Civile: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale.”

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